Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico
Come previsto dall’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 (delibera del CD del 24.11.2015), Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sono sommate a fine anno.
Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito individuate, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:
Sono conteggiate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:
• entrate in ritardo dopo 30 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;
• uscite in anticipo;
• assenze per malattia;
• assenze per motivi familiari;
• astensione dalle lezioni (c.d. scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’istituto;
• non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
Ministero dell’Istruzione
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi
Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
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Non sono invece computate come ore di assenza:
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti
didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
• la partecipazione ad attività di orientamento universitario con attestato di presenza fino a un massimo di tre all’anno;
• partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
• entrate ed uscite variate rispetto all’ordinario per disposizione del dirigente scolastico.
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
• assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
• partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
• manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
• entrate posticipate o uscite anticipate per:
a) motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado;
b) terapie continuative per gravi patologie;
c) analisi mediche;
d) donazione di sangue;
e) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.
L’istituzione scolastica
• comunica all’inizio dell’anno scolastico agli studenti e alle famiglie l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno;
• pubblica all’albo della scuola (sito web) le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
• nel caso di studenti con elevato numero di assenze, fornisce alla famiglia periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate.
Si precisa che gli studenti assenti per i quali sia stata attivata la DDI e che risultino collegati da remoto sono da considerare presenti.